SICUREZZA e LAVORO – Smart Working: nuovi obblighi e sanzioni per le imprese
Paghe e PersonaleSicurezzaDal 7 aprile 2026 è in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34, che ha introdotto cambiamenti sostanziali per la sicurezza nel lavoro agile (smart working), rendendo l’obbligo dell’informativa scritta, presente da tempo, un punto critico: la norma interviene infatti sull’art. 22 della Legge 81/2017, trasformando quello che era spesso considerato un adempimento formale in un obbligo severamente monitorato e punito.
L’innovazione principale risiede nell’art. 11 della legge 34/2026, che ha inserito nel Testo Unico sulla Sicurezza il nuovo comma 7-bis all’art. 3.
- Obbligo di Tutela –Il datore di lavoro deve garantire l’adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile.
- Ambienti Esterni –La norma chiarisce come gestire la prevenzione anche quando l’attività si svolge in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica dell’azienda (es. domicilio del lavoratore o spazi di co-working).
- Focus Videoterminali – Viene posta un’attenzione specifica sui rischi legati all’uso di dispositivi tecnologici, rendendo l’informativa sui videoterminali un elemento centrale della prevenzione.
Per rendere effettivi questi principi, la legge stabilisce che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) un’informativa scritta con cadenza almeno annuale.
Contenuti fondamentali dell’informativa
L’informativa non deve essere un documento generico, ma deve dettagliare le misure di prevenzione per le prestazioni rese fuori dai locali aziendali:
Rischi Generali e Specifici
- Rischi Generali –Informazioni sui pericoli comuni a ogni attività lavorativa, come quelli legati all’ambiente di lavoro scelto (microclima, illuminazione, rumore).
- Rischi Specifici –Dettagli sulle minacce legate alla particolare modalità “agile”, inclusi:
- Utilizzo di Attrezzature –Istruzioni sul corretto uso di PC portatili, tablet e smartphone, con focus sulla postura e l’ergonomia.
- Rischio Elettrico –Linee guida per il collegamento sicuro dei cavi e l’uso di prese conformi per evitare cortocircuiti o inciampi.
- Videoterminali –Indicazioni sulla prevenzione dell’affaticamento visivo e dei disturbi muscolo-scheletrici
Comportamenti e Buone Pratiche
- Criteri di scelta del luogo – Raccomandazioni su come selezionare un ambiente idoneo (es. evitare luoghi pubblici non sicuri o con scarsa connettività che espongono a rischi di privacy o sicurezza fisica).
- Postazione di lavoro – Suggerimenti per l’allestimento di una postazione ergonomica (altezza del piano di lavoro, sedia regolabile).
- Gestione emergenze – Istruzioni di base su come comportarsi in caso di incendio o primo soccorso anche in contesti domestici.
Diritti e Obblighi del Lavoratore
- Cooperazione – Il lavoratore è tenuto a collaborare nell’attuare le misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
- Diritto alla Disconnessione – Specifiche sulle fasce di reperibilità e sul diritto del lavoratore a staccare dai dispositivi tecnologici per prevenire rischi psicosociali (burnout).
- Denuncia infortuni – Modalità per segnalare tempestivamente all’azienda eventuali infortuni occorsi durante la prestazione agile.
Responsabilità Condivisa
Il modello di sicurezza si fonda sulla collaborazione.
- Il Datore di Lavoroha il dovere di fornire le informazioni e gli strumenti necessari.
- Il Lavoratore ha l’obbligo di cooperare attuando concretamente le direttive ricevute e scegliendo ambienti che garantiscano l’integrità fisica e la privacy dei dati.
Sistema sanzionatorio aggiornato
La mancata consegna dell’informativa annuale non è più una carenza formale, ma costituisce un reato punito severamente e prevede per il Datore di Lavoro le seguenti sanzioni:
- Arresto da due a quattro mesi.
- Ammenda da un minimo di 1.708,61 € a un massimo di 7.403,96 €.
Le aziende sono tenute a verificare la presenza di informative scritte e a programmare il rinnovo annuale delle stesse, assicurandosi che i contenuti riflettano le effettive modalità di svolgimento del lavoro agile adottate.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’Art. 23 della Legge 81/2017 e del D.M. 149/2022, l’attivazione del lavoro agile richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un accordo individuale e la successiva comunicazione telematica al Ministero del Lavoro, da effettuarsi entro 5 giorni dall’inizio della prestazione tramite il portale Servizi Lavoro.
Per informazioni, Settore Sicurezza:
tel. 0459211555
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