FISCO e TRASPORTI – L’Agenzia della Entrate conferma: Iva agevolata al 10% sul trasporto rifiuti, a prescindere dalla destinazione degli stessi
Contabilità e TributiTrasporti - Logistica - MobilitàIl trasporto di rifiuti, anche se finalizzato al conferimento in discarica e all’incenerimento senza recupero efficiente di energia, è soggetto all’aliquota Iva ridotta del 10%. La conferma è fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 17 marzo 2026, affermando che la prestazione di trasporto non risente del ridimensionamento dell’agevolazione previsto dalla legge di bilancio 2025 per favorire le attività di riciclo dei rifiuti.
La voce n.127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sulle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia. Rispetto alla normativa previgente, dal 1° gennaio 2025 diventano assoggettate ad aliquota ordinaria del 22% le prestazioni di conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.
Al riguardo, già con risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-03851/2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) aveva chiarito che l’esclusione dall’IVA agevolata riguarda solo l’operazione di consegna dei rifiuti ad un impianto in discarica, e non anche la fase antecedente del trasporto, che rientra nelle “prestazioni di gestione”, di cui all’art. 183, c.1, lett. n) del d.lgs. 152/2006.
Tale principio è stato successivamente confermato dallo stesso MASE, in data 20/1/2026, con l’ulteriore precisazione che tra le prestazioni di gestione è ricompresa l’attività di trasporto, operazione “ontologicamente autonoma e distinta” sia rispetto alla fase antecedente della raccolta sia rispetto alle successive fasi di recupero o smaltimento.
In conclusione, l’Agenzia delle entrate conferma che il trasporto dei rifiuti, a prescindere dalla destinazione, è soggetto all’aliquota Iva del 10% e che è irrilevante, a tal fine, la causale riportata sul FIR (formulario sulla identificazione dei rifiuti) o la successiva destinazione del rifiuto. L’aliquota ordinaria del 22% è applicata sulla prestazione di conferimento fisico del rifiuto alla discarica o all’impianto di incenerimento senza recupero efficiente di energia e non le fasi precedenti, trasporto incluso.
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