ACCISE – Recupero accise gasolio e HVO per autotrazione: presentazione domande per il rimborso del 1° trimestre 2026. Attivo il nostro servizio per aiutare le imprese
3 Aprile 2026

ACCISE – Recupero accise gasolio e HVO per autotrazione: presentazione domande per il rimborso del 1° trimestre 2026. Attivo il nostro servizio per aiutare le imprese

AttualitàTrasporti - Logistica - Mobilità

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato il via alla presentazione delle dichiarazioni dei consumi di GASOLIO PER AUTOTRAZIONE e HVO da parte delle imprese di esercenti trasporto stradale al fine di ottenere il recupero accise del primo trimestre 2026. La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dalla norma (art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95) può essere presentata dal 1° aprile al 30 aprile 2026.

COME SEMPRE CONFARTIGIANATO IMPRESE VERONA – UPA SERVIZI È DISPONIBILE CON IL PROPRIO TRADIZIONALE SERVIZIO, ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO ED ALLA LORO PRESENTAZIONE.

Le istanze di rimborso devono riferirsi alle fatture di gasolio e HVO aventi data del rifornimento dal 1° gennaio al 31 marzo 2026. Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro V e superiore indipendentemente che siano veicoli per trasporto per conto di terzi o trasporto in conto proprio.

Nel caso di trasporto di viaggiatori il recupero è possibile per gli autobus per il servizio pubblico anche scolastico.

ATTENZIONE! Nel corso del primo trimestre 2026 è stata modificata l’accisa gravante sul gasolio, sia su quello “petrolifero” sia su alcuni di quelli di sintesi come l’HVO. In altre parole a partire dal 01/01/2026 l’accisa del gasolio è stata AUMENTATA di 40 euro per mille litri, aumento che gli aventi diritto RECUPERANO con la dichiarazione trimestrale, ma dal giorno 19/03/2026 è stata RIDOTTA di 200 euro per mille litri, tale riduzione implica un minore recupero tramite la dichiarazione trimestrale. Si ricorda che il recupero dell’accisa per autotrazione è possibile per ogni importo di accisa superiore a euro 403.22 per mille litri.

In considerazione della variazione dell’accisa durante il trimestre di riferimento sono previste diverse modalità di rimborso in base al periodo di acquisto del carburante.

Per i rifornimenti dal 1° gennaio al 18 marzo 2026 compreso (I° periodo di acquisto):

  • il rimborso è pari a euro 229,68 per mille litri di gasolio indipendentemente se si tratta di “petrolifero”, di “sintesi” o da idrotrattamento HVO NON AVANZATO” (tecnicamente HVO che NON soddisfa le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, prodotto che ha un’accisa identica al gasolio “petrolifero”).

Per i rifornimenti dal 19 marzo compreso al 31 marzo 2026 compreso (II° periodo di acquisto):

  • Il rimborso è pari a euro 69,68 per mille litri di gasolio “petrolifero” e per quello di sintesi o da idrotrattamento HVO ma solamente quello “NON AVANZATO”.

Per i soli acquisti dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 compreso (intero trimestre):

  • solamente per il carburante di sintesi o da idrotrattamento HVO qualora sia quello “AVANZATO” (tecnicamente HVO CHE SODDISFA le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 che ha una accisa agevolata non avendo subito gli ultimi due aumenti di accisa, il 15/05/2025 di 1,5 centesimi litro e 01/01/2026 di 4 centesimi al litro come quello “petrolifero”, il rimborso è di 214,18 per mille litri.

In considerazione che il gasolio sintetico HVO può essere di diversa natura e non sempre sulle fatture o sulle distinte è indicato il tipo di HVO e la specifica accisa, è importante richiedere al proprio fornitore di specificare quale tipo di HVO ha erogato al fine di imputare correttamente il rimborso ed evitare le contestazioni da parte dell’agenzia fiscale. Qualora non si dispongano di formali informazion relative all’accisa sull’HVO acquistato si dovrà considerare il recupero di 214.18 euro per mille litri per acquisti nel periodo 1° gennaio al 18 marzo 2026 compreso e di euro 69,68 per mille litri per quelli dal 19 marzo compreso al 31 marzo 2026 compreso

Nel caso sia richiesta la compensazione del credito spettante, la possibilità di utilizzo della somma decorre dalla data del rilascio della specifica attestazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, se l’agenzia non si esprime in merito all’agevolazione richiesta, vale la regola del silenzio assenso, e il credito potrà essere compensato solo dopo 60 giorni dalla data di CONSEGNA della domanda. Nel modello F24 sezione erario, l’importo del credito spettante sarà indicato con il CODICE TRIBUTO n. 6740, nel campo relativo alla rateazione andrà indicato 01 26 anno 2026. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro.

Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

Si segnala che, qualora l’agenzia delle dogane emetta la prevista attestazione, o qualsiasi altro atto, la somma da utilizzare sarà quella indicata in tale atto anche se emesso prima o dopo i 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione e non quanto di sopra riportato.

Di seguito indichiamo i DATI E DOCUMENTI NECESSARI PER L’ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

NB: se le fatture sotto elencate sono riferite agli acquisti con rifornimenti nella rete stradale di distribuzione carburanti, LE FATTURE STESSE DEVONO RIPORTARE LA TARGA DEL VEICOLO

  • Fatture di acquisto indicanti i rifornimenti in Italia dal 01/01/2026 al 31/03/2026 di tutti i tipi di gasolio per autotrazione, “petrolifero” o HVO, sia in rete stradale sia di rifornimento del proprio distributore;
  • Indicazione dei litri di gasolio (suddivisi tra “petrolifero” e HVO) utilizzato per mezzi e/o attrezzature NON ammesse al beneficio SUDDIVISI per il periodo dal 01/01/2026 al 18/03/2026 e dal 19/03/2026 al 31/03/2026;
  • Indicazione dei litri di gasolio (suddivisi tra “petrolifero” e HVO) utilizzato per mezzi AMMESSI al beneficio SUDDIVISI per il periodo dal 01/01/2026 al 18/03/2026 e dal 19/03/2026 al 31/03/2026;

 

  • Per ogni singolo veicolo per il quale spetta il recupero UTILIZZANTE GASOLIO oppure HVO NON considerato biocarburante avanzato:
  • Km percorsi dal 01/01/2026 al 18/03/2026
  • Km percorsi dal 19/03/2025 al 31/03/2026
  • Per ogni singolo veicolo per il quale spetta il recupero UTILIZZANTE solo HVO CONSIDERATO biocarburante avanzato:
  • Km percorsi dal 01/01/2026 al 31/03/2026

In termini generali si ricorda che il consumo massimo di carburante per autotrazione, gasolio “petrolifero” o “sintetico”, non può superare il parametro limite di 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019), conseguentemente le dichiarazioni con l’indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi non saranno accettate dall’ADM.

Per coloro che presentano per la PRIMA VOLTA LA DICHIARAZIONE O PER DICHIARAZIONI CON VARIAZIONI intervenute rispetto alla dichiarazione precedente:

  • carta d’identità di chi firma la dichiarazione in corso di validità;
  • fotocopia delle Carte di Circolazione / Documento Unico dei veicoli pari o superiori a 7.5 ton utilizzati nel trimestre:
  • per i veicoli non di proprietà: la fotocopia del contratto di leasing, usufrutto, locazione e simili (è sufficiente la prima pagina);
  • per i veicoli adibiti al trasporto in conto proprio: anche la fotocopia della licenza di trasporto;
  • per gli autobus: fotocopia dell’atto di affidamento del servizio pubblico anche scolastico;
  • per tutti i distributori privati l’autorizzazione rilasciata dal comune e l’eventuale codice impianto rilasciato dall’ADM;
  • nel solo caso di acquisto di gasolio fuori rete per impianti di capacità volumetrica superiore a 10 metri cubi: fotocopia del registro di carico e scarico carburanti.

SI RACCOMANDA DI FAR PERVENIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO IL 23 APRILE

via mail al seguente indirizzo: accise@confartigianato.verona.it

Il servizio è a pagamento con la tariffa commisurata alla somma recuperata. I nostri uffici forniranno il preventivo a ogni singola richiesta.