COSTRUZIONI – Indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito alla corretta identificazione del CCNL negli atti di gara
CostruzioniANAC, il 10 febbraio 2026, ha fornito importanti precisazioni operative in ordine all’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare nell’ambito delle procedure di affidamento di appalti e concessioni a seguito di segnalazioni di Confartigianato per i numerosi casi di errata indicazione del CCNL all’interno delle procedure di gara indicanti contratti sottoscritti da soggetti non rappresentativi.
Come noto, il Codice dei contratti pubblici, impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l’obbligo di indicare, sin dalla fase degli atti di gara e nella decisione di contrarre, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento. Tale obbligo, previsto dal Codice e oggetto di chiarimento da parte dell’ANAC, è finalizzato a garantire adeguati livelli di tutela del lavoro, a prevenire fenomeni di dumping contrattuale e ad assicurare maggiore uniformità applicativa nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, rafforzando la trasparenza e la correttezza del sistema degli affidamenti.
In base alla disciplina vigente, il contratto collettivo individuato deve avere i seguenti requisiti:
- essere in vigore per il settore e per l’ambito territoriale in cui le prestazioni sono eseguite;
- essere stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- sussistere una stretta connessione con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione, anche quando tale attività sia svolta in via prevalente.
La stazione appaltante è tenuta a selezionare quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, individuando i CCNL presi in considerazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro. Qualora l’appalto riguardi un settore per il quale tali tabelle non siano disponibili, la stazione appaltante dovrà richiedere al medesimo Ministero l’indicazione del contratto collettivo applicabile sulla base delle informazioni in suo possesso.
L’obbligo di individuazione del contratto collettivo non trova, di regola, applicazione nei casi in cui tale indicazione non risulti pertinente rispetto alla natura dell’affidamento, come nei servizi di carattere intellettuale o nelle forniture prive di posa in opera.
I criteri stabiliti dal Codice si applicano, per quanto compatibili, anche alle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora esse raggiungano una soglia pari o superiore al trenta per cento della medesima categoria omogenea di attività rispetto all’oggetto principale del contratto. Il Codice disciplina, inoltre, le modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono accertare la sussistenza della stretta connessione tra l’ambito di applicazione del contratto collettivo e le prestazioni oggetto dell’affidamento. In particolare, è richiesto un preliminare esame volto a individuare il contratto collettivo maggiormente attinente all’oggetto dell’appalto e alle attività che l’operatore economico sarà chiamato a svolgere. Successivamente, occorre verificare l’ambito di applicazione del contratto con riferimento ai sotto-settori di classificazione dei contratti collettivi nazionali depositati presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
Nel comunicato, l’ANAC ribadisce, infine, che per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, il legislatore già fornisce indicazioni precise, individuando nei contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018, i CCNL direttamente applicabili “in ragione del fatto che trattasi di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che si differenziano solo in ragione della dimensione o tipologia di impresa (industria, piccola impresa, impresa artigiana, impresa cooperativa)”.
Alla luce delle indicazioni fornite, le imprese sono tenute a verificare con particolare attenzione la coerenza del contratto collettivo applicato al proprio personale rispetto a quello indicato negli atti di gara dalla stazione appaltante. Tale verifica assume rilievo sia ai fini della corretta formulazione dell’offerta, sia in sede di esecuzione del contratto, al fine di evitare possibili contestazioni in ordine al rispetto delle condizioni economiche e normative richieste. Altresì, qualora negli appalti di lavori fossero indicati CCNL diversi da quelli sopra citati, si verificherebbero le condizioni per l’impugnativa del bando stesso.
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