COSTRUZIONI – Circolare INL con novità introdotte da DL 159/2025 su badge, sanzioni su patente a crediti, misure di prevenzione, DPI, sicurezza scale e sorveglianza sanitaria
CostruzioniSicurezzaL’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1/2026, ha fornito un quadro delle novità introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, con particolare riferimento alle disposizioni che incidono sull’attività di vigilanza, evidenziando altresì gli adempimenti direttamente operativi e quelli la cui operatività è rimessa ad appositi decreti ministeriali.
Di seguito si riportano, pertanto, le principali indicazioni fornite dall’Ispettorato, rinviando al testo della circolare per gli ulteriori aspetti di dettaglio.
Badge di cantiere
Rispetto al cosiddetto “badge di cantiere”, l’Ispettorato chiarisce, in primo luogo, che lo stesso non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8) ma aggiunge a questa un’ulteriore caratteristica, ovvero la presenza di un codice univoco anticontraffazione.
L’Ispettorato, tuttavia, evidenzia che la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 159/2025.
Una volta adottato il decreto ministeriale, e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.
Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2, per le quali si prevede anche l’estensione della patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
Sanzioni per mancanza della patente a crediti o per crediti insufficienti
Con l’art. 3, comma 4 lett. a), n. 3), del D.L. n. 159/2025, viene innalzata a 12.000 euro la soglia minima prevista per la sanzione amministrativa comminata in caso di impresa o lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a quindici crediti.
A tale riguardo, l’Ispettorato evidenzia che la modifica è operativa fin dall’entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, ed è pertanto applicabile per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025.
Di conseguenza, nelle ipotesi in cui il valore dei lavori non sarà determinabile oppure il 10% dello stesso risulti inferiore a 12.000 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio che, in concreto, in forza del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981, sarà pari ad euro 4.000.
Misure di prevenzione di condotte violente o moleste
Come noto, in virtù dell’art. 5, comma 1, lett. c), del D.L. n. 159/2025, tra le misure generali di tutela, di cui all’articolo 15 del T.U. Sicurezza, è ricompresa anche la programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti che possono attuare forme di violenza o molestie.
Rispetto a tale profilo, la circolare evidenzia che l’obbligo ricade nei luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008 e come definiti, con le relative esclusioni, dall’articolo 62 del T.U. Sicurezza.
Dispositivi di protezione individuali
Dopo aver ricordato l’estensione dell’obbligo di mantenimento in efficienza dei DPI anche agli indumenti di lavoro che svolgono la funzione di dispositivo di protezione individuale, l’Ispettorato sottolinea che durante gli accertamenti ispettivi si provvederà a verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
Requisiti di sicurezza delle scale e Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Rispetto alle novità introdotte in materia di scale permanenti, l’Ispettorato ricorda che le scale devono essere provviste, in alternativa, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto o di una gabbia di sicurezza, evidenziando che la scelta tra i sistemi di protezione deve essere effettuata in base alla valutazione del rischio, poiché è necessario tener conto delle situazioni in cui dalla presenza della gabbia possano derivare criticità (ad es. quando essa può costituire un ostacolo nelle procedure di soccorso).
Ne consegue, che le verifiche ispettive, soprattutto con riferimento alle scale già installate che siano prive di gabbia, dovranno accertare che le procedure di utilizzo delle stesse siano state aggiornate includendovi la previsione dell’impiego di sistemi di protezione individuale, nonché a verificare che tale sistema sia effettivamente stato messo a disposizione dei lavoratori.
Con riferimento alla protezione contro le cadute dall’alto, rispetto alle quali va data priorità alle misure collettive, ovvero parapetti e reti di sicurezza, la circolare ribadisce che per i sistemi di protezione individuale, fermo restando che gli stessi vanno scelti in base all’idoneità “per l’uso specifico”, i sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso mediante funi hanno comunque priorità rispetto ai sistemi di arresto caduta.
Sorveglianza sanitaria
In merito alla sorveglianza sanitaria, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro pone, in particolare, l’attenzione sullo svolgimento della visita medica volta a verificare che il lavoratore, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni, non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.
Come noto, tale visita medica è subordinata alla presenza di un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore abbia assunto alcool o sostanze stupefacenti, circostanza che pone diverse incertezze applicative, a partire dalla portata della locuzione “ragionevole motivo”, che appare indefinita e aperta ad ampia discrezionalità, nonché in merito all’individuazione del soggetto a cui spetta la valutazione circa l’effettuazione della visita.
A tale riguardo, l’Ispettorato, al fine di una corretta applicazione della disposizione, ritiene necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni, concernente la ridefinizione delle “condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza”, previsto entro il 31 dicembre 2026, che potrà precisare le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita.
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