AUTOTRASPORTO – Circolare MIT: regole sui tempi di attesa per carico e scarico delle merci sono inderogabili. Le altre precisazioni
6 Novembre 2025

AUTOTRASPORTO – Circolare MIT: regole sui tempi di attesa per carico e scarico delle merci sono inderogabili. Le altre precisazioni

Trasporti - Logistica - Mobilità

A seguito delle diverse segnalazioni e richieste di chiarimento arrivate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Capo Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, ing. Stefano Fabrizio Riazzola, ha emanato una circolare indirizzata alle associazioni della filiera logistica — quindi sia alla committenza sia agli autotrasportatori — per fornire alcune indicazioni pratiche sull’applicazione delle norme relative ai tempi di carico e scarico delle merci, disciplinate dall’art. 6-bis del D.LGS. 286/2005, come modificato dall’art. 4 del DL Infrastrutture (legge 105/2025).

Il Ministero conferma quanto più volte sostenuto in merito alla portata della nuova norma: le regole sui tempi di attesa per carico e scarico sono inderogabili.

In altre parole, con la recente modifica non è più possibile introdurre deroghe contrattuali. Si tratta di un risultato significativo per il settore, che non dovrà più accettare accordi peggiorativi rispetto a quanto stabilito dalla legge, la quale mira a garantire regole uniformi e la continuità del servizio di autotrasporto.

Il MIT ribadisce inoltre che la norma definisce in modo chiaro e vincolante i tempi di attesa, la franchigia e gli indennizzi previsti. In particolare:

  • Il periodo di franchigia per l’attesa durante le operazioni di carico o scarico è fissato in 90 minuti (comma 1).
  • Superati i 90 minuti, è previsto un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo (comma 2).
  • Lo stesso indennizzo di 100 euro è dovuto anche per il superamento dei tempi contrattuali previsti per le operazioni di carico e scarico, senza ulteriori periodi di franchigia (comma 3).

È quindi definitivamente chiarito che la franchigia di 90 minuti riguarda solo le attese legate alle effettive operazioni di carico o scarico.

Diversamente, quando si superano i tempi contrattualmente previsti per queste operazioni, non si applica alcuna franchigia: l’indennizzo di 100 euro spetta per intero, anche se il ritardo è inferiore a un’ora.

Resta ovviamente escluso l’indennizzo nei casi in cui il ritardo sia imputabile al vettore.

Alla luce di questi chiarimenti, appare evidente che la normativa attribuisce grande importanza al contratto di trasporto, che sarebbe preferibile redigere in forma scritta, indicando con precisione luogo, orario e modalità di carico e scarico.

Per ulteriori approfondimenti, si invita a consultare attentamente il testo completo della circolare MIT scaricabile in questa pagina.

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