EDILIZIA – Congruità delle manodopera: importanti indicazioni in tema di “giustificazioni delle lavorazioni particolari” e di “linee vita”
16 Aprile 2025

EDILIZIA – Congruità delle manodopera: importanti indicazioni in tema di “giustificazioni delle lavorazioni particolari” e di “linee vita”

Costruzioni

Confartigianato Imprese Verona, categoria Costruzioni/Edilizia, segnala alcune importanti indicazioni in merito alla “Congruità della manodopera in edilizia”, risultato di alcune cosiddette FAQ (Frequently Asked Questions, ossia “domande frequenti”) contenute nel Documento unico di regolarità contributiva. Si tratta delle FAQ numero 12.4 e 21.2, rispettivamente in tema di “giustificazioni delle lavorazioni particolari” e di “linee vita”, appositamente riformulate e inserite nel file unico pubblicato sul sito istituzionale della CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili).

Faq. 12.4 – Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari?
Sì, dal marzo 2023 non è più ammessa la semplice autodichiarazione dell’impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari) ma è necessaria l’allegazione di idonea documentazione comprovante le specificità del caso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del Direttore dei Lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell’importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).
Faq. 21.2 È considerata edile l’attività di montaggio Linee Vita? E l’attività di moviere?
Sì, l’attività di montaggio linee vita (ad esclusione dei casi in cui l’installazione venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità di cui al DM n. 143/2021.