
COSTRUZIONI – Decreto End of Waste e rifiuti in gesso: le prime indicazioni e le osservazioni Anaepa
AmbienteCostruzioniIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato la consultazione pubblica sulla bozza di Decreto «End of Waste» per la cessazione della qualifica di rifiuto per gli scarti a base di gesso destinati a diventare gesso recuperato per l’industria dei materiali da edilizia, ai sensi dell’articolo 184-ter del Dlgs n. 152 del 2006.
Confartigianato Imprese, con Anaepa, è stata coinvolta nell’elaborazione di eventuali osservazioni, con la predisposizione di un documento di posizionamento confederale in stretta collaborazione con il Settore Ambiente e Sostenibilità.
Il decreto all’art. 3 stabilisce i criteri specifici (rimandando all’Allegato per le procedure) in base ai quali i rifiuti a base di gesso provenienti da costruzioni e demolizioni cessano di essere considerati rifiuti dopo essere stati sottoposti a operazioni di recupero per diventare “gesso recuperato” (un prodotto a tutti gli effetti equiparato al gesso naturale) e ne specifica gli usi ammissibili (art.4) e i parametri da rispettare (allegato 1):
- nell’industria del gesso – per i requisiti si veda l’Allegato 1, paragrafo d.1.)
- nella produzione del cemento – per i requisiti si veda l’Allegato 1, paragrafo d.2.)
- come assorbente industriale – per i requisiti si veda l’Allegato 1, paragrafo d.3.)
Il decreto chiarisce che i rifiuti di gesso ammissibili derivano da costruzioni e demolizioni selettive, identificando anche i codici EER (All.1) dei rifiuti in ingresso agli impianti per la produzione di gesso recuperato:
- 12.06 – Stampi di scarto a base di gesso
- 13.99 – Rifiuti a base di gesso della produzione delle industrie del gesso e relativi manufatti
- 08.02 – Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli pericolosi.
Specifica poi negli allegati tecnici sia il processo di recupero, comprese le fasi di lavorazione meccanica, classificazione, analisi e deposito, sia i requisiti di qualità del gesso recuperato in funzione degli usi ammissibili rimandando a definiti parametri come precedentemente indicato specificando che il gesso recuperato deve essere privo di fibre di amianto con verifica derivante da analisi qualitative eseguite con tecniche di microscopia elettronica analitica.
Il decreto disciplina, inoltre, le responsabilità del produttore, la necessità di una dichiarazione di conformità, oltre alle modalità di monitoraggio e gestione del gesso recuperato. Sono infine previste norme transitorie per l’adeguamento alle nuove disposizioni, consentendo ai produttori esistenti (impianti) di adeguarsi alle nuove disposizioni entro 180 giorni (art. 8).
Download Allegati
ALTRE NOTIZIE INTERESSANTI


BONUS EDILIZIA – La nuova Guida rapida di Confartigianato, a disposizione con sportello di assistenza globale per imprese, cittadini e professionisti
