PATRONATO INAPA – Congedo parentale Covid-19 e bonus baby sitting/centri estivi: precisazioni dell'INPS sulla loro compatibilita'
19 Giugno 2020

PATRONATO INAPA – Congedo parentale Covid-19 e bonus baby sitting/centri estivi: precisazioni dell’INPS sulla loro compatibilita’

Patronato INAPA

La circolare Inps 73 del 17/06/2020 introduce nuovi importanti elementi sulla compatibilità tra congedo parentale straordinario Covid-19 indennizzato al 50% della retribuzione e il bonus baby sitting/centri estivi.

Confermando che le due misure sono alternative, ovvero la fruizione di una esclude l’altra, poiché la misura è stata realizzata in due fasi (per cui i 15 giorni di congedo sono stati portati a 30 e i 600 euro sono stati portati a 1200 euro, oppure 2000 per specifiche figure professionali come i sanitari e le forze dell’ordine impegnate nel fronteggiare l’emergenza Covid19), è stato stabilito che:

  • chi non ha mai fruito del congedo parentale straordinario Covid-19 può chiedere l’importo complessivo del bonus baby sitting/centri estivi
  • chi ha fruito di giorni di congedo parentale straordinario fino a 15 può chiedere l’importo parziale del bonus (600 euro o 1000 euro a seconda della categoria di appartenenza)
  • chi ha fruito di più di 15 giorni di congedo parentale straordinario non può più chiedere il bonus baby sitting / centri estivi .

In ogni caso non è possibile rinunciare o annullare periodi di congedo parentale straordinario già richiesti e fruiti.

Viene inoltre confermata l’incompatibilità del bonus con situazioni in cui uno dei genitori sia percettore di cassa integrazione o Naspi. Nel caso di cassa integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui c’è un’attività lavorativa prestata ma ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Il bonus è compatibile con lavoro agile, maternità ordinaria, ferie e congedo parentale.

La circolare chiarisce infine la possibilità che il prestatore, ovvero il/la baby sitter, sia un familiare non convivente. Pertanto il/la baby sitter non può essere un familiare convivente o l’altro genitore (anche se non convivente).

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