COVID-19 – Decreto Sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale: tutto sul contributo a fondo perduto
23 Marzo 2021

COVID-19 – Decreto Sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale: tutto sul contributo a fondo perduto

Consulenza Fiscale e AziendaleContabilità e Tributi

Il Decreto legge “Sostegni” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 e, quindi, è entrato in vigore da oggi, martedì 23 marzo.

Tra le varie misure, il provvedimento riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, del quale forniamo un primo approfondimento, mentre Confartigianato Imprese Verona sta ultimando l’attivazione di uno specifico sportello di assistenza e consulenza, al quale le imprese potranno rivolgersi per verificare i requisiti di accesso al contributo e avviare le pratiche di richiesta. Nei prossimi giorni forniremo tempestiva comunicazione in merito.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL “DECRETO SOSTEGNI”

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione ovvero che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Si prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo.

In particolare, la prima condizione prevede che il contributo spetti esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro relativi al secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto – legge in argomento (per gli esercizi coincidenti con l’anno solare si tratta del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019);

La seconda condizione prevede che il contributo spetti se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2009.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione ovvero che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

In sintesi, i soggetti ammessi al contributo sono:

  • gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • i soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d’impresa;
  • gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
  • gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
  • le persone fisiche e le associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
  • i soggetti in regime forfetario (art. 1, co. 54 e seguenti, L. n. 190/2014) e di vantaggio poiché la norma non prevede distinzioni in ordine al regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari.

Sono ammesse le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione le società tra professionisti, indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di esclusione poiché il reddito dalle stesse prodotto si qualifica come reddito d’impresa.

 

Soggetti non beneficiari

Il comma 2 individua le categorie di soggetti che non possono beneficiare del contributo. Si tratta, in particolare:

  • dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021);
  • dei soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021);
  • degli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, le province e le regioni);
  • degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR (soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziare e soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari).

 

CONDIZIONI DI ACCESSO

I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo.

In particolare, la prima condizione prevede che il contributo spetti esclusivamente:

  • ai soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell’art. 32, del TUIR;
  • e ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro relativi al secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto – legge in argomento (per gli esercizi coincidenti con l’anno solare si tratta del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019);

Con riguardo agli esercenti attività di impresa occorre aver riguardo ai ricavi di cui all’articolo 85, lett. a) e b) dell’articolo 85 del Tuir. Sono considerati ricavi:

  1. i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  2. i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

Gli esercenti attività di lavoro autonomo dovranno far riferimento ai compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir.

Non vanno considerati gli altri componenti positivi di reddito, disciplinati da articoli diversi dall’articolo 85, comma 1, lettera a) e b) e 54, comma 1, del TUIR, nonché le ipotesi di ricavi diversi dalle predette lettere a) e b).

La seconda condizione prevede che il contributo spetti se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

 

MODALITA’ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

I commi 5 e 6 prevedono le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante.

L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2009.

La predetta percentuale è fissata al:

  • 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi tra 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.000 euro e fino a un 1 mln di euro
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 mln di euro,
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5 e 10 mln di euro

nel periodo d’imposta 2019 [i.e. secondo periodo antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (23 marzo 2021)].

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

E’, in ogni caso, garantito, anche per coloro che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, un contributo minimo, per un importo pari:

  • a 1.000 euro per le persone fisiche
  • a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

È stabilito, comunque, un limite massimo all’importo del contributo che è pari a 150.000 euro.

 

NATURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito di impresa ai sensi degli artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir. Contabilmente il contributo costituisce un contributo in conto esercizio, erogato ad integrazione di mancati ricavi a causa della crisi innescata dal COVID19. In applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico.

 

MODALITA’ DI UTILIZZO

Si prevede che, con scelta irrevocabile, i beneficiari possono chiedere, per l’intero importo spettante, in luogo dell’erogazione del contributo, il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici. Non si applicano i limiti alle compensazioni stabiliti:

  • dall’art. 31, co. 1, D.L. n. 78/2010 (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi),
  • dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di 250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi),
  • dall’articolo 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (limite massimo 700.000 euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n. 241/ 1997).

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

L’articolo in esame disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo da parte dell’Agenzia delle entrate, demandando a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza (da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati preventivamente delegati), del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

 

Attività di controllo

Il comma 9 rimanda alle disposizioni dell’articolo 25, commi da 9 a 14, del decreto “Rilancio” (decreto-legge n.34 del 2020) con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.

Pertanto, si ricorda che, l’Agenzia delle entrate effettua controlli sul contributo a fondo perduto sulla base dei poteri e delle disposizioni in materia di accertamento (art. 31 e seguenti del DPR 600/73).

In seguito all’attività di controllo dei dati dichiarati, qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’AdE recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13, co. 5, del D. lgs.vo n. 471 del 1997: sanzione dal 100 al 200% della misura del contributo non spettante e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 (4% annuo), in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) ossia tramite notifica di apposito atto di recupero motivato e, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute procede alla riscossione coattiva. Inoltre, in caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, il soggetto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni prevista all’art. 316-ter del Codice Penale. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (art. 316-ter codice penale).

 

Aiuto di Stato ([1])

Il contributo è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ([2])”.

In sintesi, l’aiuto:

  • non deve superare 1,8 milioni di euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere);
  • non può essere concesso, in via generale, a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà;
  • può nello specifico comunque essere concesso alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • è concesso entro e non oltre 31 dicembre 2021.

Inoltre, la disciplina sugli aiuti di Stato, contenuta nell’ambito dell’articolo 1, commi da 13 a 15, del presente Decreto “Sostegni”, consente alle imprese beneficiarie di fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12 ([3]), ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 (di cui sopra) sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

Un D.M. del MEF stabilirà le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all’erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto verrà definito il monitoraggio e il controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.

 

ABROGAZIONE CFP IN FAVORE DEGLI OPERATORI CON SEDE NEI CENTRI COMMERCIALI E DEGLI OPERATORI DELLE PRODUZIONI INDUSTRIALI DEL COMPARTO ALIMENTARE E DELLE BEVANDE

Il comma 11 dispone l’abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del DL n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande;

All’articolo 59, comma 1) lett. a), del D.L. n. 104/2020 viene circoscritta la platea dei destinatari del contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

 

 

[1] Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe “

[2] Versione consolidata al 28 gennaio 2021 (sezione 3.1): I nuovi massimali sono di 225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100 000 EUR), 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120 000 EUR) e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800 000 EUR). Come in precedenza, tali aiuti possono essere combinati con aiuti “de minimis” fino a 200 000 EUR per impresa (fino a 30 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25 000 EUR per impresa operante nel settore agricolo) nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme “de minimis”.

[3] La Sezione 3.12 della stessa Comunicazione prevede invece un massimale di 10 milioni di euro per impresa nello stesso periodo; tuttavia, come previsto dal paragrafo 87 della Comunicazione, è necessario che l’impresa beneficiaria abbia subito una perdita di fatturato di almeno 30 per cento rispetto ad un periodo di riferimento dell’anno 2019 e che la compensazione non superi il 70 per cento (90 per cento, per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite.

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