11 Marzo 2020

TRASPORTI – Emergenza Coronavirus: firmati decreti di proroga validità carte CQC, patentino ADR e permessi guida. Scadenza esami di guida al 30 giugno senza nuova richiesta

Trasporti - Logistica - Mobilità

Confartigianato Trasporti informa che, a seguito dell’emergenza da coronavirus ed ai conseguenti provvedimenti urgenti assunti, che hanno sospeso l’effettuazione di tutte le lezioni di scuole di ogni ordine e grado e corsi di formazione, tra cui quelli per il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida, il Ministro Paola De Micheli ha firmato due decreti che prorogano la validità di carte della qualificazione conducente, certificati di formazione professionale per trasporto merci pericolose e il permesso provvisorio di guida.

Attraverso i due provvedimenti, che sono stati assunti dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti De Micheli per assicurare i servizi di trasporto di persone e merci, in ottemperanza con le norme previste dai Dpcm, viene disposta la proroga della validità della carta di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose e quella del permesso provvisorio di guida.

In particolare, la prima disposizione riguarda le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020. Entrambi sono prorogati, per il trasporto sull’intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

Nel secondo provvedimento si prevede, invece, che il permesso provvisorio di guida – rilasciato ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120 – possa essere prorogato fino alla data del 30 giugno 2020, senza oneri per l’utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codice del codice della strada, non abbia potuto riunirsi.

Si tratta del permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente, MA SOLO per i titolari di patente di guida chiamati a sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa.
Diversamente, la proroga non vale per:
  • > i rinnovi di patente da effettuarsi con le visite normali;
  • > i conducenti la cui visita medica sia stata ordinata dal Prefetto per uso di alcool o sostanze stupefacenti.

La proroga del permesso provvisorio di guida è richiesta al competente Ufficio della motorizzazione civile ed avrà validità fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.

Non appena disponibili pubblicheremo i testi dei decreti ministeriali.

ESAMI DI GUIDA: TERMINE DI SVOLGIMENTO PROROGATO AL 30 GIUGNO SENZA NECESSITA’ DI PRESENTARE NUOVA RICHIESTA

Inoltre, con altro provvedimento – varato a seguito della sospensione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida presso gli Uffici Motorizzazione Civile, prevista dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – il Ministero intende tutelare i candidati che dovevano sostenere le prove, sia quelle di teoria che di pratica.

In particolare, in base a quanto disposto, gli esami di “teoria” potranno svolgersi oltre il normale termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza necessità di presentare un’ulteriore richiesta, entro il 30 giugno 2020, con regolare prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

Allo stesso modo le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (“foglio rosa”) con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020.

ALLEGATO

Decreto prot. 50 – 10 03 2020


Azioni, soluzioni, informazioni e materiale utile. Confartigianato a supporto delle imprese (in aggiornamento) > CLICCA QUI