Patenti, CQC, tachigrafi, revisioni, trasporto merci e viaggiatori: proroghe omogenee in tutta l’UE per un semestre (o piu’)
28 Maggio 2020

MOBILITA’ – Patenti, CQC, tachigrafi, revisioni, trasporto merci e viaggiatori: proroghe omogenee in tutta l’UE per un semestre (o piu’)

Trasporti - Logistica - Mobilità

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 maggio è stato pubblicato il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19, con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in alcuni settori della legislazione in materia di trasporti.

IL REGOLAMENTO EUROPEO E’ GIA’ ENTRATO IN VIGORE ED E’ APPLICABILE DA OGGI, 28 MAGGIO 2020.

Il pacchetto stabilisce misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e proroga del periodo di validità di determinati certificati, licenze e autorizzazioni e il rinvio di determinati controlli periodici e formazione in risposta alle straordinarie circostanze causate dall’emergenza Covid-19. Proroghe che non sono solamente riferite ai professionisti del trasporto, ma che riguardano anche tutti i cittadini titolari di patente.

Si tratta di interventi specifici per

  • trasporto stradale;
  • trasporto ferroviario
  • trasporto in acque interne
  • trasporto marittimo.

Limitando il nostro interesse al trasporto stradale, tutte le misure inserite a Regolamento, sin dall’inizio della crisi, sono state fortemente sostenute dall’UETR, l’Unione Europea dei Trasportatori di cui Confartigianato Trasporti è membro fondatore.

Amedeo Genedani Presidente di Confartigianato Trasporti e Vice Presidente UETR commenta positivamente l’adozione di questi provvedimenti: “Le misure definite vanno incontro alle richieste che abbiamo avanzato in queste settimane a livello europeo, facendo un’incessante lavoro di squadra con i nostri omologhi europei, con il coordinamento dell’Associazione europea UETR. Oltre la Commissione Ue, che si è impegnata subito a redigere le proposte, ringraziamo gli eurodeputati italiani che si sono spesi per far valere le ragioni degli operatori nazionali nel quadro di regole e previsioni comuni adottate a livello comunitario”.

Confartigianato Imprese Verona apprezza anche che la discussione che ha portato all’adozione del regolamento, durata circa un mese, non abbia “ridotto” la durate delle proroghe; infatti molte proroghe, quelle più importanti per la circolazione dei cittadini, sono passate da sei a sette mesi.

Ora, l’auspicio è che il Ministro dei trasporti De Micheli si adoperi a nome dell’Italia affinché anche il nostro Paese utilizzi appieno gli spazi di manovra nazionali utili a gestire al meglio la risposta del settore all’emergenza o i danni inflitti al medesimo. Un invito che Confartigianato Trasporti presenta da mesi e che ora, con rinnovata forza e sostegno internazionale, ripropone al Ministro italiano.

Si tratta sostanzialmente di proroghe di validità per SEI oppure SETTE mesi per i certificati, per le licenze, per le autorizzazioni e per il rinvio di determinati controlli periodici e formazione specifica che scadono nel periodo da 01/03/2020 al 31/08/2020. Sono comprese anche tutte le patenti di guida.

Inoltre è sempre previsto per le singole materie, elencate di seguito, che lo stato membro possa anche presentare una richiesta motivata per essere autorizzato ad una ulteriore estensione della proroga, generalmente di ulteriori sei mesi massimo, presentandone specifica richiesta entro la data del 1 agosto 2020, che una volta accordata da parte della Commissione UE sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea con reciprocità di riconoscimento.

Di seguito un riepilogo delle principali misure previste.

Articolo 2 comma 1

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE all’articolo 8, paragrafi 2 e 3

Sta a significare la proroga di validità delle CARTE DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE – CQC, sia intese come formato card sia come codice unionale 95 riportato sulla patente, scadenti nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 che quindi si considerano prorogati per un periodo di SETTE mesi in ciascun caso. Le CQC, quindi, restano pienamente valide per il medesimo periodo

Articolo 3 comma 1

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE all’articolo 7 e al punto 3, lettera d), dell’allegato I

Sta a significare la proroga di validità di tutte le PATENTI DI GUIDA scadenti nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di SETTE mesi in ciascun caso. Le patenti di guida restano pienamente valide per il medesimo periodo

Articolo 4 comma 1

Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014 art 23 comma 1

Sta a significate che le scadenze delle ISPEZIONI PERIODICHE BIENNALI DEI TACHIGRAFI DA EFFETTUARSI TRA IL 1 MARZO 2020 E IL 31 AGOSTO 2020 SONO DA EFFETTUARSI ENTRO SEI MESI DALLA DATA IN CUI AVREBBERO ALTRIMENTI DOVUTO ESSERE EFFETTUATE.

Articolo 4 comma 2

Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014 all’articolo 28

Sta a significare che nel caso in cui un conducente chieda il rinnovo della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, la Camera di Commercio ha 2 mesi di tempo dal momento della richiesta di RINNOVO della card del conducente per fornire una nuova card per il tachigrafo, NEL FRATTEMPO IL CONDUCENTE È AUTORIZZATO A PROCEDERE MANUALMENTE CON LE REGISTRAZIONI e di seguito ricordiamo la procedura:

a) all’inizio del viaggio, effettuare la stampata da crono digitale che quindi contiene le indicazioni del veicolo guidato, ed inserire su tale stampa:

i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;

ii) i periodi di “altre mansioni”, “disponibilità”, “interruzioni e riposi”;

b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.

Articolo 4 comma 3

Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014 all’articolo 29, paragrafo 4

Sta a significare che nel caso in cui un conducente chieda la sostituzione della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 per il caso di DANNEGGIAMENTO, CATTIVO FUNZIONAMENTO, SMARRIMENTO O FURTO, la camera di commercio ha 2 mesi di tempo dal momento della richiesta di sostituzione della card del conducente per fornire una nuova card per il tachigrafo,

Inoltre, ai sensi sempre del regolamento (UE) n. 165/2014 all’articolo 29, ma al paragrafo 5 il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalla CCIAA, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione. NEL FRATTEMPO IL CONDUCENTE È AUTORIZZATO A PROCEDERE MANUALMENTE CON LE REGISTRAZIONI COME SOPRA INDICATO.

Articolo 5 comma 1

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE all’articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1 e il punto 8 Allegato II della direttiva 2014/45 / UE

Sta a significare che i termini relativi alle REVISIONI DEI VEICOLI A MOTORE (in Italia Art 80 CDS) ed i relativi controlli tecnici che in base alle disposizioni ivi contenute avrebbero altrimenti dovuti essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di SETTE mesi

Articolo 5 comma 2

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE all’articolo 8 in combinato disposto con l’allegato II, punto 8

Sta a significare che la VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DI REVISIONE con data di scadenza compresa tra il 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di SETTE mesi.

Articolo 6 comma 1 e 3

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009 all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009

Sta a significare, in buona sintesi, che i termini ASSEGNATI DALLA SEGRETERIA DELL’ALBO C/T NEL CASO DI TRASPORTO MERCI, O DALLA MOTORIZZAZIONE IN CASO DI TRASPORTO VIAGGIATORI, PER LA DIMOSTRAZIONE DEL RIPRISTINO DELLA IDONEITÀ FINANZIARIA se non scaduto entro il 28 maggio 2020 può essere prorogato sino a DODICI mesi.

ATTENZIONE: la proroga non riguarda la presentazione ordinaria da parte dell’impresa del rinnovo annuale del requisito

Articolo 7 comma 1

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009 all’articolo 4, paragrafo 2,

Sta a significare che la validità delle LICENZE COMUNITARIE PER IL TRASPORTO DI MERCI con scadenza nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di SEI mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

Articolo 7 comma 2

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009 all’articolo 5, paragrafo 7

Sta a significare la che la validità DELL’ATTESTATO DEL CONDUCENTE NON COMUNITARIO, con scadenza nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, qualora effettui la conduzione dei veicoli nell’autotrasporto internazionale di merci al di fuori del paese di stabilimento dell’impresa in cui è assunto, si considera prorogata per un periodo di SEI mesi.

Articolo 8 comma 1

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009 all’articolo 4, paragrafo 4,

Sta a significare che la validità delle LICENZE COMUNITARIE PER IL TRASPORTO DI VIAGGIATORI con scadenza nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di SEI mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

Articolo 8 comma 2

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009 all’articolo 8, paragrafo 3 e paragrafo 2

Sta a significare che la domanda di autorizzazione dei servizi regolari di passeggeri internazionali presentate dai vettori tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) è assunto dall’autorità competente per l’autorizzazione entro sei mesi (anziché quattro) dalla data di presentazione della domanda. Anche le autorità competenti hanno un mese in più per la notifica della decisione sull’autorizzazione.

 

Segnaliamo che in ogni caso, laddove le proroghe della normativa italiana (in particolare la legge “cura Italia” abbiano una durata superiore, solamente a livello nazionale valgono le proroghe di maggiore durata ma senza che tale proroga sia riconosciuta all’estero.

Per coloro che volessero approfondire, in allegato il testo integrale del regolamento comunitario delle proroghe

REG UE 2020 698 PROROGHE 25 05 2020