16 Marzo 2020

COSTRUZIONI – Cantieri edili chiusi? FALSO! Circolano notizie e interpretazioni errate. Il Governo non ha emesso alcun comunicato

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Cantieri edili chiusi fino al 25 marzo? FALSO! Circola notizia che il Governo abbia emesso un comunicato in data 13 marzo 2020, con specificato persino l’orario delle 18.00, nel quale sarebbe riportato, in realtà, il testo di una FAQ (domande frequenti) rispondente ad un quesito sui lavori di riparazione urgente all’interno delle abitazioni private.

Le FAQ del Governo, come da sito dello stesso, riportano esplicitamente il chiarimento riguardante i cantieri edili.


“I cantieri rimangono aperti? 

Sì. Il Dpcm 11 marzo 2020, così come i precedenti, non ha disposto la chiusura dei cantieri. Non esiste, pertanto, alcuna limitazione alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri. Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.
Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.
I lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, quale modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio.
A questo ultimo proposito, si evidenzia che le disposizioni di cui al Dpcm 9 marzo 2020 hanno reso inefficace ogni diversa disposizione, contenuta anche in provvedimenti contingibili ed urgenti, che impediva lo spostamento dei dipendenti dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere, ai fini della c.d. quarantena.
Ciò posto, nell’ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata dall’impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali”.


La FAQ dalla quale si sarebbe generata l’errata interpretazione, tralasciando il fatto che sia stata trasformata in un inesistente comunicato del Governo, è la seguente:


“Lo svolgimento di lavori urgenti di riparazione nella casa in cui si dimora, rientrano tra le attività assoggettate a sospensione ai sensi del DPCM dell’11 marzo 2020?

Le attività edili e artigianali non sono fra quelle sospese dal DPCM dell’11 marzo 2020 quindi tali prestazioni lavorative possono essere svolte qualora siano da considerarsi indispensabili e non prorogabili”.


Dunque, fatte salve tutte le misure di sicurezza e contenimento del contagio da applicare sui cantieri, si ribadisce come non esista alcun comunicato o chiarimento del Governo che disponga la chiusura dei cantieri, come erroneamente riportano notizie che, purtroppo, stanno circolando.


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