25 Marzo 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS – Impianti e Autoriparazione: certificazioni Gas Fluorurati (F-GAS) prorogate, ecco chi è interessato e chi no

AutoriparazioneImpianti

Abbiamo dato notizia di come, per effetto dell’Articolo 103, il Decreto “Cura Italia” abbia disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020, in conseguenza degli effetti determinati dall’epidemia COVID-19 ed al contempo abbia disposto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020, conservano la loro validità fino al 15/06/2020”.

Sul solco di questa disposizione il Ministero Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con una propria nota in data 23/03/2020 ha inteso chiarire quanto segue, in particolare per quanto riguarda la Certificazione F-GAS.

“I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020 resteranno validi fino al 15/06/2020, quindi hanno una durata e validità prorogata”.

Inoltre al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno autonomamente, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it), a prorogare fino al 15/06/2020 le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020 (compresi).

A SEGUIRE SI RIEPILOGANO I SOGGETTI CHE DEVONO ESSERE CERTIFICATI F-GAS DA PARTE DI APPOSITO ORGANISMO (E ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE)

PERSONE FISICHE che intendono svolgere le seguenti attività:

1) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse:

consistenti in:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento;

2) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:

consistenti in:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento;

3) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:

consistenti in:

1) installazione;

2) riparazione, manutenzione o assistenza;

3) smantellamento;

4) recupero;

4) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

IMPRESE che intendono svolgere le seguenti attività di:

  • > installazione;
  • > riparazione;
  • > manutenzione;
  • > assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione;
  • > condizionamento d’aria;
  • > pompe di calore fisse;
  • > apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra
NON SONO INTERESSATI ALLA PROROGA
  • > LE IMPRESE che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra in quanto non DEVONO ESSERE CERTIFICATE da parte di apposito organismo pur dovendo iscriversi al registro telematico nazionale ED IMPIEGARE PERSONALE CERTIFICATO.
  • > LE PERSONE CON ATTESTATO in quanto lo stesso non ha scadenza pur dovendo iscriversi al registro telematico nazionale.

Si ricorda che l’attestato è necessario per operare sugli impianti di condizionamento d’aria dei:

veicoli per il trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere più quello del conducente;

veicoli per il trasporto di cose con massa di riferimento inferiore o uguale a 1.305 kg. (Con massa di riferimento si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, diminuita della massa forfettaria del conducente di 75 kg e maggiorata della massa forfettaria di 100 kg.)

  • > LE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE CHE IMPEGNANO LE PERSONE INDICATE AL PUNTO PRECEDENTE IN QUANTO HANNO IL SOLO OBBLIGO DI ISCRIVERSI AL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE.

ALLEGATO

Circolare Ministero Ambiente


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