CORONAVIRUS – Autoriparazione e autoservizi di trasporto pubblico non di linea (pullman, auto NCC, taxi): contributi economici per paratie divisorie
AutoriparazioneTrasporti - Logistica - MobilitàUna delle misure economiche previste per le imprese dal decreto legge “Cura Italia” (DL 18/2020 che è in fase di conversione con modifiche), allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è il contributo finalizzato all’installazione di paratie divisorie per proteggere dal droplet (distanza di sicurezza) il posto guida del conducente, separandolo dai sedili riservati alla clientela, riservato alle sole imprese che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (pullman, auto NCC, TAXI). L’entità del contributo è al massimo del 50% del costo di ciascun dispositivo installato.
Tali sistemi divisori devono essere muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotteranno un apposito decreto per stabilire le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
In attesa dell’emanazione di tale decreto che di fatto darà il via alla presentazione delle domande, al momento sono state dettale le prescrizioni e le norme tecniche con circolare 14/04/2020 prot. n. 10830 a cui devono rispondere le pareti divisorie e le modalità di installazione da parte degli autoriparatori.
Sintesi prescrizioni
Le paratie installate in after-market, rientrano nel campo di applicazione del regolamento UNECE 43 recante “prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei materiali per vetrature di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli” e, pertanto, dovranno essere conformi alle prescrizioni recate dal citato regolamento UNECE.
Inoltre, tenuto conto del particolare posizionamento delle paratie, per ragioni di salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli e al fine di evitare ogni possibile interazione con la struttura e la resistenza dei veicoli sui quali siano state installate, si ritiene opportuno consentire il solo uso di “vetrature” di plastica flessibile, di cui al punto 2.6.2. del regolamento UNECE 43.
Segnaliamo che chi volesse accedere alle norme tecniche per l’autoriparazione UNECE può collegarsi ed ottenerle gratuitamente (purtroppo non in lingua italiana) collegandosi al seguente link
https://www.unece.org/?id=39143
Ogni paratia omologata in conformità al regolamento UNECE 43 dovrà recare il relativo marchio di omologazione, del quale si riporta un esempio tratto dal medesimo regolamento:
Nell’esempio il marchio di omologazione apposto su un vetro di plastica flessibile indica che il componente in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento n. 43 con il numero di omologazione 012439. Il numero di omologazione indica che l’omologazione è stata rilasciata ai sensi delle prescrizioni del regolamento n. 43 modificato dalla serie di modifiche 01. La marcatura aggiuntiva “IX” indica che trattasi di plastica flessibile.
A seguito all’installazione delle paratie divisorie sui veicoli, NON E’ NECESSARIO procedere all’aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell’art. 78 del CdS.
Tuttavia, l’installazione della paratia non deve interferire con gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili, né deve alterare o ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo sul quale sia stata installata, come ad esempio gli airbag laterali (soprattutto se sono di tipo “a tendina”). La paratia, che può essere a sezione completa od anche limitata all’area di più facile contatto fra il sedile del conducente e i posti posteriori, dovrà essere solidamente fissata alla struttura del veicolo ed opportunamente raccordata, tramite guarnizioni, alle pareti laterali e al tetto per coprire, per quanto possibile, le vie di luce tra la paratia stessa e le finizioni originali del veicolo.
A tal fine, l’autoriparatore professionista, ANCHE SE NON HA DEPOSITATO LA FIRMA PRESSO L’UFFICIO PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE, che esegue l’installatore rilascia apposita dichiarazione di corretta applicazione a regola d’arte e di aver rispettato, tra l’altro, le specifiche di montaggio del costruttore della paratia divisoria e, se necessario, del costruttore del veicolo.
La dichiarazione, redatta secondo il fac-simile riportato di seguito, sarà tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo. Di seguito la dichiarazione.
Allegato alla circolare 14.4.2020 prot. n. 10830
Dichiarazione concernente l’installazione sul veicolo della paratia divisoria
Carta intestata o timbro della Ditta
Il sottoscritto ………………………………….
nato a …………………. il ………………………
in qualità di ……………………………………
della Ditta ………………………………………..
con sede in ……………………………………
partiva IVA o C. F …………………………….
Iscritta alla CCIAA DI VERONA ……….
N. ……………………………………………………
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti
DICHIARA
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del medesimo DPR 445/2000:
- di aver installato sul veicolo targato ………………… telaio n. ……………………… la paratia divisoria, omologata ai sensi del Regolamento UNECE 43 con numero di omologazione ………………………….
- che la paratia divisoria è stata installata a perfetta regola d’arte ed in particolare:
- è stata opportunamente ancorata senza interferire con i punti di attacco delle cinture di sicurezza e dei sedili e senza interferire con i dispositivi di sicurezza presenti sul veicolo;
- il montaggio è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore della paratia stessa.
- (eventuale: il montaggio è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo)
Luogo e data Firma (per esteso e leggibile)
Per qualsiasi informazione siamo a disposizione.