COVID – Aggiornato protocollo anti-Covid: mascherine raccomandate (non obbligatorie) nei luoghi di lavoro
1 Luglio 2022

COVID – Aggiornato protocollo anti-Covid: mascherine raccomandate (non obbligatorie) nei luoghi di lavoro

Attualità

Aggiornato il Protocollo anti-Covid nei luoghi di lavoro delle aziende private. Nella giornata di giovedì 30 giugno 2022 i Ministeri del Lavoro e della Salute, l’INAIL, Confartigianato Imprese e tutte le parti sociali, tra le quali le altre associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, hanno rinnovato, semplificandoli, i precedenti accordi (in particolare quello del 6 aprile 2021), tenendo in considerazione i vari provvedimenti via via adottati dal Governo, dai ministeri coinvolti e della legislazione in vigore. Il risultato è il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, attualmente in fase di pubblicazione (in allegato LA BOZZA), sarà valido fino al 31 ottobre 2022 e si presenta sostanzialmente identico al precedente. Rimangono invariati gli obblighi relativi a:

  • Informazione a disposizione dei dipendenti e di chiunque entri in azienda;
  • modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, con possibilità (non obbligo) di misurare la temperatura corporea con conseguente divieto di accesso in azienda in caso di temperatura superiore ai 37.5°;
  • gestione degli appalti;
  • pulizia e sanificazione in azienda e ricambio d’aria;
  • messa a disposizione di mezzi detergenti e disinfettanti;
  • gestione degli spazi comuni;
  • gestione entrate e uscita dei dipendenti;
  • gestione di una persona sintomatica in azienda;
  • sorveglianza sanitaria;
  • lavoro agile;
  • lavoratori fragili.

 

Uso delle mascherine raccomandato, non obbligatorio

Viene invece modificato il capitolo relativo alle mascherine, che nel precedente Protocollo del 6 aprile 2021 erano obbligatorie in tutti i luoghi di lavoro privati, all’aperto e al chiuso, stabilendo la cessazione di tale obbligo generalizzato, che resta in vigore solo nei settori nei quali è espressamente previsto dalla vigente disciplina legale.

Viene altresì affermato che l’uso delle mascherine facciali filtranti FFP2 (non quindi delle mascherine chirurgiche) resta un presidio importante – ancorché non obbligatorio – ai fini della prevenzione del contagio in contesti di lavoro caratterizzati da ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro.

Per questo motivo il datore di lavoro dovrà assicurare la messa a disposizione ai lavoratori delle mascherine facciali del tipo FFP2.

Il datore di lavoro potrà, infine, disporre l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 per particolari gruppi di lavoratori, sulla base delle indicazioni del medico competente o del RSPP, ove da tale fondamentale valutazione emerga che in relazione ai contesti lavorativi sopra richiamati, non può essere garantito il distanziamento di almeno un metro fra i lavoratori o vi è la presenza di lavoratori fragili.

Le Parti sociali hanno inoltre espresso l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, che consente di effettuare le comunicazioni amministrative sul sito del Ministero del Lavoro inviando un file riassuntivo con le informazioni essenziali sui lavoratori in smart working, senza necessità di allegare eventuali accordi scritti.