COVID-19 – Nuove regole dal 7 febbraio: green pass "illimitato" per chi ha la terza dose e niente quarantena per vaccinati e guariti a scuola
5 Febbraio 2022

COVID-19 – Nuove regole dal 7 febbraio: green pass “illimitato” per chi ha la terza dose e niente quarantena per vaccinati e guariti a scuola

Attualità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 2 febbraio 2022, un decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2022, che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Il provvedimento, che va nella direzione di un progressivo superamento delle restrizioni vigenti, contiene tra gli aspetti di maggiore interesse:

  • la modifica della durata del green passle certificazioni verdi Covid-19, rilasciate dopo la terza dose, avranno efficacia senza limiti di tempo (quindi senza necessità di nuove vaccinazioni). Al medesimo regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi, successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario o dopo la somministrazione della dose di richiamo, ha contratto il Covid ed è guarito. Resta ferma, invece, la validità di sei mesi per il green pass rilasciato ad avvenuta guarigione a coloro che contraggono l’infezione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino;
  • l’estensione delle disposizioni sull’autosorveglianza anche in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, senza limiti temporali. In sostanza, tali soggetti sono equiparati a coloro che hanno ricevuto la dose booster e pertanto, in caso di contatto stretto con un positivo, non sono sottoposti a quarantena precauzionale;
  • l’eliminazione delle limitazioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del green pass “rafforzato”. Tali soggetti potranno quindi avere accesso alle attività e ai servizi già consentiti nelle zone gialle e arancioni (tabella del Governo aggiornata al 29 gennaio 2022).

 

Nuove regole anche per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

Scuola 

Nelle scuole per l’infanzia  

  1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
  2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.
  3. Nella scuola primaria  
  4. fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
  5. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

  1. con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
  2. con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Circolazione stranieri in Italia 

A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.