COVID-19 – Le principali misure del nuovo DPCM in vigore fino al 5 marzo. Si attende ordinanza che dovrebbe confermare Veneto in “zona arancione”
AttualitàIl presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato questa mattina il nuovo DPCM con le restrizioni anti-contagio da Covid-19 che saranno in vigore a partire da domani, sabato 16 gennaio, al 5 marzo 2021.
Il Veneto, secondo le anticipazioni, dovrebbe venire confermato in “zona arancione”, ma la conferma arriverà solo nelle prossime ore, quando arriverà la nuova ordinanza che il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà e che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio.
Nel frattempo, a seguire facciamo un riassunto delle principali misure valevoli per la cosiddetta “zona arancione”, ricordando che le misure cambiano a seconda delle “zone colore” (rossa, arancione e gialla) e che il nuovo Dpcm istituisce anche la cosiddetta “area bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico
Spostamenti
- Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino (il cosiddetto “coprifuoco”) e quelli fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione.
- Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.
- Nei piccoli comuni con max 5mila abitanti saranno consentiti spostamenti in un raggio di 30km (eventualmente anche in un’altra regione) con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.
Visite a parenti e amici
- È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nello stesso Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono
Bar e ristorazione
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, rosticcerie, ecc.) sono sospese, ad esclusione dei servizi di asporto e consegna a domicilio.
- Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
Nello specifico, lo stop coinvolge le attività identificate dai codici Ateco:
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- 56.3 bar e altri esercizi simili senza cucina
- 47.25 commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
- Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
- Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
- Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Attività commerciali al dettaglio e centri commerciali
- Esercizi commerciali tutti aperti, con i consueti orari.
- Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno
Scuola
- Da lunedì 18 gennaio 2021, lezioni in presenza per almeno il 50% fino a un massimo di 75% degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (superiori). La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.
- Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza.
Sci
- Fino al 15 febbraio “sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici”. Gli impianti “possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci”.
- “A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”.
Concorsi
- È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
- A decorrere dal 15 febbraio 2021 – si legge – sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”.
Palestre e piscine
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
- Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.