COVID-19 – In vigore da oggi decreto che introduce obbligo vaccinale e super green pass al lavoro per over 50: le disposizioni e le sanzioni
8 Gennaio 2022

COVID-19 – In vigore da oggi decreto che introduce obbligo vaccinale e super green pass al lavoro per over 50: le disposizioni e le sanzioni

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 4 del 7 gennaio 2022) e quindi in vigore da oggi, sabato 8 gennaio 2022, il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Il decreto, come anticipato, introduce l’obbligo vaccinale per coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età. Per l’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (ottenibile solo a seguito di vaccinazione o guarigione) a partire dal 15 febbraio prossimo. Per quanto riguarda la scuola, il decreto modifica le regole per gestire i casi di positività.

Nel dettaglio, considerato il possibile impatto che il Decreto ha sul mondo del lavoro, riepiloghiamo le disposizioni più importanti. Segnaliamo, inoltre, che in questa pagina è possibile scaricare i cartelli di avviso ai clienti, sia per l’obbligo di ingresso con green pass “base”, sia con “super” green pass. I cartelli andranno scaricati, stampati e affissi in maniera visibile all’ingresso degli esercizi.

 

Obbligo di vaccinazione over 50

  • L’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, a partire dal 1° febbraio 2022, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo (50°) anno di età.
  • L’obbligo decade in caso di accertato pericolo per la salute determinato da specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal medico addetto alla vaccinazione, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
  • L’obbligo varrà fino al 15 giugno 2022.

Sanzioni

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, agli inadempienti si applica la sanzione amministrativa di 100 euro secondo la seguente casistica:

  • soggetti che a partire dal 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • soggetti che a partire dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

La sanzione di 100 euro sarà “una tantum” e verrà irrogata dall’Agenzia delle Entrate, tramite l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti dalle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

 

Estensione Green Pass Rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over 50

  • Per i lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto i 50 anni di età, il decreto prevede il Green Pass Rafforzato (ottenibile solo a seguito di vaccinazione o guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio 2022.

Dunque, non sarà più sufficiente, per poter accedere al luogo di lavoro, il tampone molecolare o antigenico.

  • L’obbligo vaccinale è esteso, senza limiti d’età, al personale universitario, che viene quindi equiparato a quello scolastico.
  • I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Sanzioni

Le eventuali violazioni, accertate a seguito di controllo, prevedono una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. I delegati al controllo dei dipendenti che non ottemperino a tale funzione di verifica vanno incontro ad una sanzione tra i 400 a i 1.000 euro.

 

Estensione Green Pass “base” per l’accesso a servizi e attività

Fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito di tampone (antigenico o molecolare), vaccinazione e guarigione:

  • servizi alla persona (acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori, ecc.) a partire dal 20 gennaio 2022;
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari;
  • attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Non sarà probabilmente prevista la necessità di avere il green pass (né “base” né “super”) per i clienti dei negozi di alimentari e farmacie.

  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

 

Scuola

In ambito scolastico il decreto modifica le regole per la gestione dei casi di positività. Nello specifico:

  • nella scuola dell’infanzia, in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;
  • nella scuola primaria(Scuola elementare):
    • con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5);
    • in presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;
  • nella scuola secondaria di I e II grado(Scuola media, liceo, istituti tecnici, ecc.):
    • fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2;
    • con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe;
    • con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 

Entrata in vigore

Il decreto legge entra in vigore a partire da oggi, 8 gennaio 2022.