COVID-19 – Firmato il Decreto con l'elenco delle attività (commerciali) escluse dall’obbligo del green pass
21 Gennaio 2022

COVID-19 – Firmato il Decreto con l’elenco delle attività (commerciali) escluse dall’obbligo del green pass

Attualità

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha firmato oggi il DPCM che contiene l’elenco delle attività escluse dall’obbligo del green pass, previsto dal decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022.

Per quanto concerne le imprese, le esigenze essenziali e primarie della persona per le quali non è richiesto il possesso del green pass (né “base” né “rafforzato”) sono quelle alimentari e di prima necessità, per le quali è consentito l’accesso alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio:

  • esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  • prodotti surgelati;
  • animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • articoli igienico-sanitari;
  • medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  • articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • materiale per ottica;
  • combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Inoltre, il provvedimento consente l’accesso – senza green pass – anche ad ulteriori attività e servizi per esigenze di:

  • salute (approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie);
  • sicurezza (accesso agli uffici delle Forze di polizia e delle polizie locali);
  • giustizia (accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari per la presentazione di denunzie indifferibili e urgenti).

Il DPCM, che sarà efficace dal 1° febbraio 2022, precisa che il rispetto delle misure in esso previste sarà assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Alla luce del provvedimento, si conferma l’interpretazione fornita sull’ambito di applicazione dell’obbligo di green pass “base” alle sole attività del settore del commercio e non anche genericamente a tutte le “attività di tipo commerciale”, in cui sarebbero ricadute anche le attività artigiane di servizi (tra cui autoriparazione, impianti, ecc.) e di produzione. 

Pertanto, il green pass “base” andrà richiesto solo per l’accesso alle attività commerciali, all’ingrosso e al dettaglio, individuate secondo la classificazione Ateco, ad eccezione delle suddette attività esentate dal DPCM.

Rimane fermo l’obbligo di green pass “base” anche per i servizi alla persona, scattato il 20 gennaio.

Come sempre, Confartigianato Imprese Verona si riserverà, nei prossimi giorni, di entrare nel dettaglio di eventuali sviluppi legati a circolari e FAQ ufficiali che seguiranno. Per il momento, suggeriamo sempre di affidarsi a comunicazioni ufficiali ed istituzionali per avere informazioni corrette, consultando ad esempio il sito del governo nelle sezioni dedicate: CLICCA QUI

ALLEGATO

DPCM 21 gennaio 2022

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