COVID-19 – Dal Ministero della Salute le linee guida aggiornate per la ripresa delle attività economiche e sociali
7 Dicembre 2021

COVID-19 – Dal Ministero della Salute le linee guida aggiornate per la ripresa delle attività economiche e sociali

Attualità

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Ministero della Salute di adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», aggiornate dalla Conferenza delle Regioni, dopo le ulteriori indicazioni del CTS.

In linea generale, per quanto attiene alle attività artigiane e ad esse collegate, si rilevano le seguenti diverse indicazioni, rispetto a quelle allegate all’ordinanza del 29 maggio 2021:

  • cade l’obbligo di definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria e alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita, per le attività di ristorazione e cerimonie, attività ricettive, stabilimenti balneari, convegni e congressi, corsi di formazione;
  • è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, salvo in caso di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio, per le attività di ristorazione e cerimonie, attività ricettive, cinema e spettacoli dal vivo, piscine termali e centri termali, servizi alla persona, commercio al dettaglio, convegni e congressi e corsi di formazione e sale da ballo;
  • non esiste più l’obbligo, nei guardaroba, di riporre indumenti e oggetti personali in appositi sacchetti porta abiti per le attività di cerimonie, convegni e congressi.

Nel dettaglio, per quanto attiene alle attività di interesse, si rilevano le seguenti indicazioni:

 

Ristorazione e cerimonie

  • Obbligo del distanziamento oltre che per i clienti anche per il personale nel servizio a buffet, mentre non è più obbligatorio che i prodotti siano confezionati in monodose.
  • È consentita la modalità self-service nel rispetto delle distanze, tramite riorganizzazione degli spazi, con segnaletica a terra, barriere, ecc., in relazione alla dimensione dei locali, per evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro durante la fila di accesso al buffet.
  • Non vi è più l’obbligo di assicurare il distanziamento di almeno 1 metro tra gli utenti durante l’accesso alla sede dell’evento.
  • I tavoli dovranno essere disposti in modo da assicurare il distanziamento, tra clienti di tavoli diversi, di almeno 1 metro anche negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors) ad eccezione delle persone che non sono soggette al distanziamento interpersonale.

 

Servizi alla persona

  • Nei centri massaggi e centri abbronzatura vanno organizzati gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, in modo da garantire la distanza di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate), o separare le postazioni con apposite barriere, fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione FFP2).

 

Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco)

  • La stanza o l’ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio.

 

Piscine termali e centri termali

  • Obbligo di adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi.
  • Si riduce a 1 metro la distanza obbligatoria nelle aree spogliatoi e docce.

 

Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche

  • Non è più previsto l’obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

 

Commercio al dettaglio

  • È obbligatorio predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi.
  • In caso di vendita di beni usati, non sussiste più l’obbligo di disinfezione dei beni prima che siano posti in vendita.

 

Cinema e spettacoli dal vivo

  • È obbligatorio definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori in base alle disposizioni nazionali vigenti.
  • Non vi è più l’obbligo di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti durante l’accesso alla sede dell’evento.
  • Non è consentita la partecipazione a spettatori privi di posti a sedere numerati negli ambienti al chiuso.
  • In zona gialla, i posti a sedere, comunque individuati, dovranno prevedere un distanziamento minimo tra gli spettatori di almeno 1 metro.
  • Occorre garantire la frequente pulizia e disinfezione anche a fine giornata o al termine dell’evento.

 

Produzioni teatrali

  • Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, ecc.) deve indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione FFP2) quando non direttamente impegnato in scena.

 

Convegni e congressi

  • Decade l’obbligo del distanziamento tra un partecipante e l’altro per i posti a sedere nelle sale convegno.

 

Sale da ballo

  • Sussiste l’obbligo di definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone: allo stato attuale, la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 50% di quella massima autorizzata al chiuso.
  • Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e assicurare il distanziamento di almeno 1 metro.
  • Nell’attività di ballo, la distanza interpersonale deve essere di almeno 2 metri.
  • I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

ALLEGATO

Min Salute Ordinanza 2 dic 2021