COVID-19 – Nuova ordinanza di Zaia in vigore dal 26 novembre: stretta su ingressi negozi in base a superficie. Non vale per imprese ristorazione, alimentazione con somministrazione e Benessere
24 Novembre 2020

COVID-19 – Nuova ordinanza di Zaia in vigore dal 26 novembre: stretta su ingressi esercizi commerciali di vendita al dettaglio in base a superficie. Non vale per ristorazione, alimentazione con somministrazione e Servizi alla Persona

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Annunciata ad ora di pranzo nella consueta conferenza stampa del Presidente Luca Zaia, solo intorno alle 19.30/20.00 è stata pubblicata sul BUR regionale l’ordinanza n. 156 del 24 novembre 2020, con oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.

Attenzione! Il Presidente Zaia aveva annunciato l’entrata in vigore dell’ordinanza già da mercoledì 25 novembre, e sul web circolano, anche da parte di enti pubblici come amministrazioni comunali, comunicazioni errate in questo senso, perché il testo della stessa chiarisce che la sua validità parte da

giovedì 26 novembre 2020.

A seguire un breve riassunto delle principali disposizioni:

  • Mascherine obbligatorie fuori dell’abitazione, esclusi bambini fino a 6 anni, sportivi e soggetti con situazioni incompatibili con l’uso.
  • Consentita attività motoria e sportiva in parchi pubblici e spazi aperti, non nei centri storici, sul lago e in montagna, purché sia garantita la distanza di almeno 2 metri, mentre le passeggiate sono possibili ad almeno 1 metro di distanza da altre persone.
  • Negozi di alimentari e supermercati con ingresso consentito a una sola persona per nucleo familiare, tranne nei casi in cui si accompagnino disabili o minori.
  • Mercati vietati se i sindaci non hanno predisposto specifiche misure e limitazioni.
  • Ai Supermercati è raccomandato di riservare le prime due ore di apertura alle persone con più di 65 anni.
  • Bar e ristoranti (e qualsiasi attività con somministrazione): dalle ore 15 fino alla chiusura, le consumazioni di cibo e bevande nei bar devono essere effettuate solo seduti al tavolo, sia all’interno sia all’esterno. Anche i ristoranti devono attenersi al Dpcm del 3 novembre 2020, ad esempio: menu digitale, niente buffet, olio e sale diverso per ogni tavolo, distanza interpersonale di almeno 1 metro e non più di 4 persone per tavolo, mascherina per ogni spostamento.
  • Esercizi commerciali di vendita al dettaglio:
    • fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente alla volta;
    • fino a 250 mq: 1 cliente ogni 20 mq;
    • oltre i 250 mq, 1 cliente ogni 30 mq.

In coda, nell’attesa dell’ingresso, è obbligatoria la distanza di 1 metro tra le persone. All’ingresso degli esercizi va esposto un cartello con riportata la capienza massima consentita e controllato il rispetto della misura. Anche i gestori dei centri commerciali deve segnalare la capienza massima e garantire il rispetto degli ingressi. Fortemente consigliata la consegna a domicilio.

  • Negozi chiusi la domenica.

Un provvedimento, dunque, che stringe ulteriormente le maglie delle precauzioni imposte, in particolare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

Settore Alimentazione con somministrazione – Non vale la limitazione degli ingressi e l’obbligo del relativo cartello

Nel caso specifico, con riserva di entrare nelle interpretazioni con maggiori dettagli a partire da domani, chiariamo subito che, per quanto riguarda le attività artigianali del settore Alimentare con somministrazione, ad esempio pasticcerie, gelaterie, pizzerie al taglio, ecc., nulla cambia rispetto al DPCM del 3 novembre 2020, che impone, ad esempio, menu digitale, niente buffet, olio e sale diverso per ogni tavolo, distanza interpersonale di almeno 1 metro e non più di 4 persone per tavolo, oltre all’uso della mascherina per ogni spostamento all’interno dei locali; non si applicano le disposizioni riguardanti l’ingresso contingentato dai metri quadri di superficie e l’obbligo di esporre cartelli in tal senso.

Settore Servizi alla Persona – Non vale la limitazione degli ingressi e l’obbligo del relativo cartello

Identica interpretazione vale per le attività del Benessere e Servizi alla Persona, come acconciatori ed imprese di estetica, che già regolano gli ingressi esclusivamente su appuntamento. Anche per loro, nessun nuovo obbligo di contingentamento nel numero di presenze rispetto alla superficie dei locali e di esposizione di relativi cartelli.

ALLEGATI

ORDINANZA REGIONE VENETO N. 156 – 24 NOVEMBRE 2020

ORDINANZA REGIONE VENETO N. 156 – ALLEGATI – 24 NOVEMBRE 2020

A seguire il testo completo dell’ordinanza.

A) Misure di carattere generale e relative agli esercizi di commercio al dettaglio

  1. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; l’abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; in caso di violazione della disposizione predetta da parte di avventori di esercizi di somministrazione risponde sanzionatoriamente anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell’esercizio in caso di plurime contestuali violazioni da parte di avventori ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;
  2. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e, in ogni caso, al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti residenti o alloggiati in tali aree;
  3. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.
  4. È fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
    1. nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti;
    2. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
    3. applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.
  1. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.
  2. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.+
  3. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente o per la consumazione dei prodotti da asporto quali gelati, pizze ecc., da consumare nell’immediatezza dell’acquisto e allontanandosi dall’esercizio per evitare assembramenti.
  4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare le linee guida di cui all’apposita scheda dell’allegato 9 del dpcm 3.11.2020 e ssmm, assicurando, in ogni caso, che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata nessuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi; la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti; il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni;
  5. In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:
    1. esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
    2. esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;
    3. esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.
  1. Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.
  2. Al fine di consentire il controllo sull’applicazione delle previsioni di cui al punto 9, il gestore:
    1. è obbligato ad apporre all’ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all’ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui al predetto punto 9);
    2. garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata.

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

  1. Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
  2. Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.
  3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

 

B) Misure riguardanti i medici di medicina generale

  1. I medici di medicina generale operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni, ad essi relative, del protocollo approvato dal Comitato regionale della medicina generale in data 30.10.2020 e riprodotto nell’allegato 1 della presente ordinanza.
  2. Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo.
  3. La disposizione della misura della quarantena prevista dai primi due interlinea del punto 2) del protocollo di cui all’allegato 1) per il caso di esito positivo del tampone rapido sostituisce la disposizione del SISP-Servizio di igiene e sanità pubblica e vale agli effetti, tra l’altro, sanzionatori, della previsione di cui all’art. 1, comma 6 e 7 del decreto legge 33 del 2020, nonché agli effetti del regime lavorativo.
  4. Il rispetto da parte dei medici di medicina generale delle disposizioni ad esso relative del protocollo di cui all’allegato 1) costituisce condizione per l’accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 13 bis, comma 6, del vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. I Direttori Generali delle Aziende Ulss competenti in relazione al singolo medico di medicina generale sono responsabili della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adottano le misure attuative del disposto dell’art. 13 bis dell’Accordo Collettivo nazionale suddetto.

 

C) Misure relative ai pediatri di libera scelta

  1. I Pediatri di Libera Scelta applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui al protocollo approvato il 19.11.2020, riprodotto nell’allegato 2) della presente ordinanza;
  2. Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo.
  3. La disposizione della quarantena da parte del pediatra di libera scelta adottata in conformità al protocollo vale agli effetti dell’art. 1, commi 6 e 7, d.l. 33/20 con ogni conseguenza sul piano sanzionatorio e con sostituzione di provvedimenti dei servizi di igiene e salute pubblica del Servizio Sanitario Regionale e ad ogni altro effetto giuridicamente rilevante;
  4. Il rispetto da parte dei pediatri di libera scelta delle disposizioni ad essi relative del protocollo di cui all’allegato 2) costituisce condizione per l’accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 13 bis, comma 6, del vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. I Direttori Generali delle Aziende Ulss competenti in relazione al singolo medico di medicina generale sono responsabili della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adottano le misure attuative del disposto dell’art. 13 bis dell’Accordo Collettivo nazionale suddetto.

 

D) Ulteriori disposizioni

  1. In attuazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 9, lett. mm), DPCM 3.11.2020, gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gomma e ferro nonché gli enti gestori dei servizi non di linea rimodulano la programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea soddisfacendo l’effettiva domanda di trasporto, garantendo il rispetto delle limitazioni di cui alla disposizione predetta.
  2. Nei casi di competizioni sportive che si svolgono nel territorio regionale in conformità alle disposizioni del DPCM 3.11.2020 e ssmm., gli sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da altre Regioni accedono all’impianto sportivo purché muniti di certificazione dell’avvenuta effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione agonistica.

 

E) Disposizioni finali

La presente ordinanza ha effetto dal giorno 26 novembre al 4 dicembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio;

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall’ordinanza richiamata, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti del Presidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Sono prorogate fino al 4 dicembre 2020 l’ordinanza n. 141 del 17.10.2020, fatta eccezione per quanto previsto dalla lett. A) del dispositivo dell’ordinanza stessa, e la lett. B) dell’ordinanza n. 145 del 26.10.2020.

Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

Fatto salvo quanto previsto nella parte dispositiva, la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

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